Giornale Periodico di Arte Cultura Spettacolo e Attualità   Reg. al Tribunale di La Spezia n.° 3 del 07/06/10     ROC 20453     P.I. 01219600119
Free Page Rank Tool
Ulti Clocks content
Domenica 26 Maggio 2013
 236 Lettori 
Clicca sul Banner, per te è gratis per noi è un piccolo contributo al nostro lavoro, grazie.
Spazio pubblicitario visibile su tutti gli articoli di Redazione o Rubrica richiesta, possibilità di personalizzazioni Per info

Danno da ritardo: un voucher non basta

PDF Stampa E-mail
Turismo
Da Ufficio Stampa
Martedì 21 Febbraio 2012 01:16
Questo contenuto è stato visto: 267 volte

Il Giudice ha riconosciuto il diritto di un turista in viaggio in Messico a vedersi compensato dal Tour Operator il giorno di vacanza perso.


Il danno da vacanza rovinata dev'essere risarcito: un voucher compensativo non basta. A sancirlo una sentenza del Giudice di Pace di Grosseto che ha dato ragione a un associato Confconsumatori che aveva prenotato un pacchetto turistico di una settimana in Messico.
Alla partenza la compagnia aerea, accusando non meglio precisati problemi metereologici, ha ritardato di un giorno l’imbarco, così da far perdere un giorno di vacanza al grossetano.

Il Tour operator, come evidenziato dalla sentenza, anziché rimborsare al cliente una somma che compensasse il danno subito, ha regalato al passeggero un voucher compensativo di 100 euro.
L’associato dopo aver ricevuto il voucher si era rivolto alla Confconsumatori di Grosseto che, prima di rivolgersi al Giudice, l’aveva assistito in una procedura di mediazione dinanzi alla Camera di Commercio di Grosseto, procedura conclusasi con la mancata partecipazione del tour operator.

La sentenza ribadisce tre concetti particolarmente importanti:
1) Il reclamo che il consumatore deve fare non è condizione per esperire l’azione giudiziale e non è necessario quando l’organizzatore del viaggio conosce l’evento.

2) L’organizzatore, o Tour Operator, risponde dei ritardi della compagnia area senza poter eccepire alcunchè al cliente.

3) Il ritardo aereo che fa perdere un giorno di vacanza provoca un danno da vacanza rovinata riconosciuto dal nostro ordinamento quale danno risarcibile ex articolo 2043 c.c.

In concreto al Tour Operator il ritardo è costato il voucher e 500 euro oltre interessi legali nonché le spese del giudizio per circa 1.500 euro.

"I turisti - ricorda Marco Festelli, Presidente di Confconsumatori Toscana - hanno molti diritti da poter esercitare in caso di disservizi verificatisi durante le “sacrosante vacanze”. A tal proposito ricordo che confconsumatori, unitamente ad UNC, Adoc, Federconsumatori e Cittadinanza Attiva ha istituito insieme alla Camera di Commercio di Grosseto uno sportello per il turista presso la sede della Camera Arbitrale di Grosseto, sportello che si coordina e raccorda con gli sportelli delle cinque associazioni dei consumatori".

Commenti

Effettua il login dal Giornale per inviare commenti o risposte oppure collegati al Social Network.
Clicca sul Banner, per te è gratis per noi è un piccolo contributo al nostro lavoro, grazie.
Spazio pubblicitario visibile su tutti gli articoli di Redazione o Rubrica richiesta, possibilità di personalizzazioni. Per info
il Titolo  Giornale Periodico Online d'informazione     Reg. al Tribunale di La Spezia n.° 3 del 07/06/10     ROC 20453     P.I. 01219600119
Direttore Responsabile:   Donato Francesco Bianco        Editore:   Bianca Zanardi
Gli articoli sono coperti da copyright, è assolutamente vietata la riproduzione se non previa autorizzazione e comunicazione alla Direzione riportanti la dicitura  FONTE: ilTitolo.it       Tutti i diritti sono riservati.