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Polizze index linked

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Lombardia
Scritto da Ufficio Stampa   
Mercoledì 15 Settembre 2010 00:08

Nulle se la banca non ha fornito l’informazione precontrattuale


«chi ha acquistato una polizza con sottostante obbligazioni Lehman, potrà ottenere la restituzione di quanto perduto»

Polizze index linkedMilano, 14 settembre 2010 - Con sentenza pubblicata a luglio 2010 il Tribunale di Milano ha stabilito che la banca collocatrice presso un suo cliente, per conto di una compagnia assicurativa, di una polizza index linked (o unit linked) con sottostante obbligazioni Lehman Brothers è gravata nei confronti del cliente da responsabilità precontrattuale, sia generale (art. 1337 c.c.) che specifica (art. 109 D. lgs 174/95 e Circolare ISVAP 451/D del 24.07.2001), nel caso che venda al cliente la polizza senza fornire tutta l’informazione precontrattuale sulla polizza medesima. Ne consegue l’obbligo della banca di restituire il capitale investito (il premio) oltre agli interessi legali e le spese di giudizio.

In concreto è accaduto al cliente-consumatore quanto accade a tutti i clienti acquirenti di polizze index (o unit) linked presso la loro banca. I fatti salienti sono i seguenti.

La banca propone al cliente la polizza (index o unit) presentandola solo verbalmente come un prodotto sicuro in quanto il capitale è garantito o “assicurato”.
La banca fa quindi sottoscrivere al cliente una “proposta di acquisto” di polizza e, nella suddetta proposta, fa sottoscrivere specificatamente anche la clausola con cui il cliente dichiara di “ricevere” la Nota Informativa sulla polizza in cui, come si scoprirà solo più tardi, risulta invece che il capitale non è affatto garantito e che l’investimento è rischioso, in quanto concernente strumenti finanziari appartenenti ad una classe di rischio “alta” e negoziati in conflitto di interessi.

Nella proposta di polizza sono contenute altresì due clausole, non specificatamente sottoscritte dal cliente : il contratto di compravendita della polizza è concluso, benché il premio sia pagato dal cliente alla banca alla sottoscrizione della proposta,  solo a seguito di ricezione da parte del cliente della lettera di conferma da parte della compagnia assicuratrice (emittente la polizza); il cliente può esercitare, entro trenta giorni dalla ricezione della lettera di conferma, il diritto di recesso dalla polizza.

Tuttavia, la banca non consegna al cliente una copia della proposta di compravendita con la conseguenza che il cliente non sa di dover ricevere e la Nota Informativa e la lettera di conferma; la compagnia assicurativa non invia al cliente la lettera di conferma a mezzo racc. AR - indispensabile stante la circostanza che tale documento “conclude” il contratto per volontà espressa della compagnia assicurativa (autrice del modulo su cui è stampata la proposta) e fa scattare il termine per l’esercizio del diritto di recesso da parte del cliente con conseguente obbligo per la compagnia assicurativa di restituire il premio.

Ne consegue che la banca non può provare di aver consegnato la Nota Informativa sia perché questa è menzionata in due documenti (proposta e lettera di conferma) mai consegnati al cliente, sia perché la Nota Informativa non risulta datata e sottoscritta dal cliente. In ogni caso la Nota Informativa, quand’anche consegnata, non risulterebbe comunque consegnata “prima” o “in tempo utile” al cliente, circostanza indispensabile per un investimento consapevole (artt. 21 TUF e 28 RC 11522/98), e ciò perché manca tale specificazione nella proposta, modulo prestampato predisposto dalla compagnia assicurativa le cui espressioni letterali, nel dubbio, si interpretano a favore del cliente (art. 1370 c.c.).

Rileva l’avv. Martino Bianchi, difensore del cliente-consumatore : «Questa sentenza è importante perché ha fissato alcuni principi guida : le polizze index linked o unit linked, anche se collocate prima dell’introduzione nel TUF dei “prodotti finanziari emessi da compagnie assicurative”, sono comunque strumenti finanziari poiché hanno una causa prevalentemente finanziaria (remunerare un capitale, anziché assicurare un rischio attinente alla vita umana); il contratto di compravendita della polizza è concluso al momento del versamento del premio da parte del cliente; la violazione delle norme sulla informazione dell’investitore risulta provata documentalmente; tale violazione comporta la responsabilità della banca sul piano precontrattuale e la responsabilità della compagnia assicurativa relativamente alle domande di nullità, annullamento e risarcimento del danno. A questo punto tutti coloro che hanno perso il capitale investito, a causa dell’acquisto di una polizza con sottostante obbligazioni Lehman, potranno ottenere la restituzione di quanto versato, oltre agli interessi legali e spese di giudizio».

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