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Nuova vittoria Cirio a Parma

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Scritto da Ufficio Stampa   
Lunedì 20 Settembre 2010 13:16

L’acquisto del titolo rappresentava l’80% dei risparmi degli associati, una quota troppo elevata


Nuova vittoria Cirio a ParmaParma, 20 settembre 2010 – Nuova pronuncia del Tribunale di Parma, che ha condannato una banca alla restituzione di quanto versato (€ 371.306,40) da una coppia di associati Confconsumatori per l’acquisto di “Cirio Fin.”.

Il caso è piuttosto particolare, perché era stato il figlio ad effettuare l’investimento, sebbene non fosse munito dei necessari poteri rappresentativi. E l’istituto di credito si era difeso, chiamanandolo in causa e chiedendo che lo stesso venisse condannato a tenerlo indenne per quanto fosse dichiarata tenuto a versare ai genitori.

Il Tribunale ha in primo luogo escluso che il difetto di rappresentanza in capo al figlio comportasse l’inefficacia dell’acquisto, avendo in seguito i genitori ratificato il suo comportamento, per non avere mai contestato i documenti bancari che si riferivano allo stesso. E ha respinto anche la richiesta di garanzia avanzata dalla banca. Ciò a causa della sua negligenza, per non avere verificato i suoi dipendenti gli effettivi poteri di cui era dotato il figlio.

La domanda degli associati è stata invece accolta, sebbene la banca avesse assolto l’impegno informativo prescritto dall’art. 21 TUF, perché il Collegio ha ravvisato la violazione dell’art. 29 Reg. Consob n. 11422/98, per non avere la banca informato i clienti dell’inadeguatezza dell’investimento; inadeguatezza derivante non dalla pericolosità del titolo – l’acquisto era del luglio 2001, mentre il default del gruppo risale al novembre 2002 -, ma dal fatto che lo stesso rappresentasse circa l’80% dei loro risparmi, ossia una quota troppo elevata perché un acquisto di titoli finanziari possa ritenersi adeguato.

«Una sentenza – dichiara l’avv. Giovanni Franchi, legale Confconsumatori, che ha tutelato in giudizio gli associati – che conferma l’orientamento giurisprudenziale sempre più consolidato, per il quale non si possono vendere titoli a clienti - anche se gli stessi hanno investito in azioni e fondi, dimostrando così una certa esperienza finanziaria - quando quei titoli rappresentano quote elevate dei risparmi (come l’80%), dovendosi in tal caso informare per iscritto l’investitore dell’inadeguatezza e ricevere da lui un’autorizzazione sempre scritta a procedere all’operazione».

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