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Un consumatore che aveva consegnato due assegni non trasferibili con il preciso impegno del beneficiario, la società immobiliare, di non metterli all’incasso.
Parma, 1 febbraio 2011 – Un’altra significativa vittoria della Confconsumatori a tutela di un consumatore che aveva consegnato due assegni non trasferibili con il preciso impegno da parte del beneficiario di non metterli all’incasso.
Era accaduto che lo stesso avesse sottoscritto, unitamente alla moglie, il 2 marzo 2004 un contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto un’unità immobiliare, per il prezzo di € 136.302,00, per stabilirvi la residenza della famiglia. In quell’occasione aveva consegnato al promittente venditore due assegni bancari dell’importo complessivo di € 13.630,20 intestati a se stesso, con l’apposizione in entrambi i titoli della clausola “non trasferibile”.
C’era infatti l’accordo che i titoli, benché i medesimi contenessero una girata in bianco, non venissero incassati prima dell’atto definitivo di compravendita, dal momento che il conto corrente del consumatore non gli consentiva di trarre titoli di quell’importo. Gli era stata – è vero - assicurata da una banca la concessione di un mutuo per complessivi € 135.000,00, ma tale mutuo non sarebbe stato stipulato se il suo conto fosse risultato scoperto.
Nonostante gli accordi intercorsi tra le parti, i predetti titoli erano stati incassati, sebbene sui medesimi fosse apposta la clausola della non trasferibilità. Il che, come richiesto dal legale di Confconsumatori avv. Giovanni Franchi, che ha tutelato in giudizio il consumatore, ha portato il Tribunale di Parma a condannare l’istituto di credito presso il quale erano stati incassati gli assegni al risarcimento dei danni, pari al complessivo ammontare dei medesimi.
Ciò sulla base l’art. 43 Regio Decreto 21 dicembre 1933 n. 1736, a norma del quale: “L'assegno bancario emesso con la clausola "non trasferibile" non può essere pagato se non al prenditore o, a richiesta di costui, accreditato nel suo conto corrente….Colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso risponde del pagamento”.
“Di particolare importanza - dichiara l’avv. Giovanni Franchi – il fatto che il Tribunale abbia ritenuto irrilevante la circostanza che gli assegni fossero stati intestati a se stesso e consegnati con una girata in bianco. Quando, come nel caso, la legge è chiara ed inderogabile i comportamenti tenuti dalle parti non possono giustificare una sua violazione. Il consumatore viene così tutelato anche contro la sua implicita volontà contraria”.
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