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Scritto da Ufficio Stampa
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Giovedì 07 Ottobre 2010 23:12 |
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Manca la rinnovazione del contratto generale: banca condannata. Ecco cosa deve comparire nel contratto perché sia valido secondo il regolamento Consob
Parma, 7 ottobre 2010 – Il Tribunale di Ravenna ha condannato una banca a restituire il capitale investito (€ 130.000,00) maggiorato degli interessi legali nel frattempo maturati, con la deduzione del valore dei titoli e delle cedole riscosse, per l’acquisto di titoli argentini effettuato in epoca non sospetta (marzo 1999).
La condanna deriva dalla declaratoria di nullità dell’ordine per difetto di forma, discendente per il Tribunale dalla sopravvenuta nullità, sempre per carenza di forma, del contratto generale d’investimento.
Quest’ultimo era stato infatti sottoscritto dall’investitrice nel 1992, prima dell’entrata in vigore sia del d.lgs. 415/96 (decreto Eutorim) sia del d.l.gs. n. 28 (TUF), ossia delle norme che prescrivono la scrittura per tale contratto e il contenuto del medesimo.
«Sempre più consolidata – dichiara l’avv. Giovanni Franchi, legale Confconsumatori e dell’investitrice vittoriosa - è la giurisprudenza per la quale se il contratto generale d’investimento era stato stipulato prima dell’entrata in vigore del TUF, il medesimo avrebbe dovuto essere rinnovato a pena d’invalidità sopravvenuta per difetto di forma».
Sempre per l’avv. Franchi: «merita in proposito ricordare che l’art. 30 reg. Consob 11522/98 stabilisce una serie di elementi che devono essere espressamente riportati all’interno del contratto a pena di nullità. Così:
1. Gli intermediari autorizzati non possono fornire i propri servizi se non sulla base di un apposito contratto scritto […]; 2. Il contratto con l'investitore deve: a) specificare i servizi forniti e le loro caratteristiche; b) stabilire il periodo di validità e le modalità di rinnovo del contratto, nonché le modalità da adottare per le modificazioni del contratto stesso; c) indicare le modalità attraverso cui l'investitore può impartire ordini e istruzioni; d) prevedere la frequenza, il tipo e i contenuti della documentazione da fornire all'investitore a rendiconto dell'attività svolta; e) indicare e disciplinare, nei rapporti di negoziazione e ricezione e trasmissione di ordini, le modalità di costituzione e ricostituzione della provvista o garanzia delle operazioni disposte, specificando separatamente i mezzi costituiti per l'esecuzione delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati; f) indicare le altre condizioni contrattuali eventualmente convenute con l'investitore per la prestazione del servizio” (art. 30 reg. Consob 11522/98).
Intenzione del legislatore era ed è quella di tutelare l’investitore al fine di garantirgli un rapporto equo e un’informazione adeguata sui profili del rapporto instaurato con l’operatore finanziario. Dal che si ricava che la stipulazione del contratto quadro effettuata, come nel caso nostro, senza il rispetto delle norme suddette determina, inevitabilmente, la nullità dello stesso e di tutti i successivi ordini d’investimento che trovano lì la loro radice giuridica, con conseguente obbligo di restituzione delle relative prestazioni contrattuali».
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