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Bond Argentina: due nuove vittorie a Parma

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Scritto da Ufficio Stampa   
Mercoledì 13 Aprile 2011 22:10

Ancora due vittorie di Confconsumatori a tutela dei risparmiatori acquirenti di obbligazioni argentine.


Bond Argentina: due nuove vittorie a ParmaLe due sentenze ottenute da Confconsumatori dimostrano come già alla fine del 2000 i titoli argentini non potessero considerarsi sicuri.

In entrambe è stato il Tribunale di Parma con sentenze n. 294/11 e 297/11 a condannare una banca al risarcimento dei danni (pari nella prima alla complessiva somma € 37.913,75, nella seconda a € 7.579,30 con la deduzione dell’attuale valore dei titoli, oltre interessi) patiti da due risparmiatori per avere acquistato titoli argentini in data 10.12.00 e 9.4.01.

Secondo il Tribunale sarebbe evidente, nei due casi, l’inadempimento dell’istituto per avere consentito al risparmiatore di acquistare quei titoli senza avvertirlo dell’inadeguatezza dell’operazione ai sensi dell’art. 29 Reg. Consob n. 11522/98. Le due operazioni dovevano, infatti, ritenersi inadeguate perché, mentre  i due investitori avevano dichiarato una scarsa propensione al rischio, per il Tribunale è dalla fine del 2000 che le agenzie di rating hanno iniziato a collocare quei bond  tra i titoli speculativi con incerta possibilità di recupero.

Con la seconda sentenza il Tribunale ha non ha peraltro accolto integralmente la domanda del risparmiatore, respingendo la richiesta di restituzione di quanto investito in un’altra e successiva operazione del 12 giugno 2001, perché dopo il compimento della prima l’investitore aveva mutato il suo livello di rischio, dichiarandone un’alta propensione.

"Trattasi – per l’avv. Giovanni Franchi legale Confconsumatori che ha tutelato in giudizio i due risparmiatori - di due sentenze importantissima, perché dimostrano come i titoli argentini non potessero considerarsi sicuri neppure alla fine del 2000. Anzi – continua l’avv. Franchi – vi sono anche decisioni per le quali quei titoli dovevano considerarsi speculativi ed inadeguati per un investitore con scarsa propensione già nel 1998.

La seconda sentenza – sempre per l’avv. Franchi – lascia invece perplessi laddove ha escluso in parte del risarcimento perché l’investitore aveva dichiarato di avere aumentato il livello di rischio.  Non si vede, infatti, come ci si possa accontentare di dichiarazione rilasciate in fretta, firmando un foglio dove è stata apposta una semplice crocetta. La sentenza – conclude l’avv. Franchi -  verrà comunque appellata sul punto".

 

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