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La banca non ha tenuto conto che si trattava di un cliente nei confronti del quale non era stato assunto il profilo di rischio.
Parma, 9 febbraio 2011 - Ancora una vittoria di Confconsumatori a tutela dei risparmiatori. Questa volta è stato il Tribunale di Parma con sentenza n. 1599/10 a condannare una banca al risarcimento dei danni (€ 27.002,79 oltre interessi) patiti da un risparmiatore per avere acquistato in diverse occasioni (29.9.99, 16.11.99, 14.12.00 e 21.11.01) titoli argentini.
Secondo il Tribunale, sebbene il cliente avesse, nei fatti, dimostrato di avere una certa conoscenza di quelle forme d’investimento, il medesimo avrebbe dovuto essere qualificato come investitore con minima profilatura, in quanto non era stato assunto il profilo di rischio a norma dell’art. 28 Reg. Consob n. 11522/98 e, di conseguenza, avrebbero dovuto ritenersi per lui inadeguate quelle operazioni.
Di qui, sempre per il Tribunale, la necessità a norma dell’art. 29 Reg. Consob n. 11522/98 di un’informazione scritta dell’inadeguatezza e della ragione della medesima, nonché di una sua dichiarazione, sempre scritta, del cliente di volervi comunque procedere. Informazioni e dichiarazioni, queste, mancanti nella specie, difettando la barratura con il segno x in una delle caselle elencanti le ragioni dell’inadeguatezza.
"Trattasi – per l’avv. Giovanni Franchi legale Confconsumatori che ha tutelato in giudizio il risparmiatore - di una sentenza importantissima, perché dimostra come per la giurisprudenza, oltre che doversi tenere conto della prossimità o meno dell’investimento al default e del rating , si debba esaminare con cura il comportamento tenuto dall’istituto, per accertare se lo stesso abbia adempiuto o meno ai doveri informativi su di lui gravanti.
La sentenza – continua l’avv. Franchi - è una delle prime a chiarire che non basta che via sia una generica informazione circa l’inadeguatezza dell’investimento, occorrendo invece che sia specificata la ragione con almeno una croce precisa su una delle caselle del documento dove sono indicati i motivi dell’inadeguatezza".
"Inoltre – sempre per l’avv. Franchi – è una delle prime volte che un Tribunale riconosce la pericolosità dell’investimento in titoli argentini nel 1999, quando si era ancora lontani dalla crisi di quel debitore".
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